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Trento, 20 giugno 2007
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DEL TRENTINO
Proposta di mozione presentata da Roberto Bombarda
consigliere provinciale dei Verdi e Democratici per L’Unione

Secondo la “Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale”, approvata dall’UNESCO il 17 ottobre 2003, le Eredità Immateriali (definite dall’UNESCO Intangible Cultural Heritage) sono “l’insieme delle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e tecniche – nella forma di strumenti, oggetti, artefatti e luoghi ad essi associati - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono come parte del loro patrimonio culturale”.

Tali Eredità, più in particolare, riguardano le “tradizioni orali ed espressioni, compreso il linguaggio come veicolo del patrimonio culturale immateriale, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali e rituali, gli eventi festivi, le conoscenze e pratiche concernenti la natura e l’universo, i saperi legati all’artigianato tradizionale”. Le Eredità Immateriali si trasmettono oralmente di generazione in generazione e sono costantemente “ricreate” dalle comunità e dai gruppi in funzione dell’interazione tra il loro ambiente e la loro storia. Esse esprimono un senso di continuità storica e costituiscono un elemento essenziale dell’identità culturale di un territorio e della sua comunità.

Allo stesso tempo le Eredità Immateriali, per la loro natura effimera, sono particolarmente vulnerabili, anche in virtù delle emigrazioni e immigrazioni, degli esodi dalle aree rurali e della conseguente perdita delle tradizioni, dell’influenza dei mezzi di comunicazione di massa, della conformazione espressiva e della globalizzazione che agisce come forza di standardizzazione e appiattimento culturale. Secondo la Convenzione, gli Stati si devono impegnare ad assumere le misure necessarie, tra le quali, in primo luogo, l’identificazione delle eredità immateriali allo scopo di assicurare la salvaguardia del patrimonio culturale di interesse internazionale e di rafforzare la solidarietà e la cooperazione in questo settore, a livello regionale e internazionale. Essa prevede in particolare la predisposizione da parte degli stati membri di registri del Patrimonio Culturale Immateriale e la messa a punto di due liste, denominate Lista rappresentativa del Patrimonio culturale internazionale dell’umanità e Lista del patrimonio culturale internazionale che necessita di salvaguardia urgente. La prima di queste liste comprende i capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità che sono stati proclamati prima dell’entrata in vigore della Convenzione. L’UNESCO ha dunque posto al centro delle sue attività istituzionali la tutela e la valorizzazione delle Eredità Immateriali dell’Umanità. In Italia, invece, non esistono ancora norme specifiche per la loro salvaguardia; è mancata sino ad oggi, infatti, una concreta forma di tutela o di valorizzazione delle Eredità Immateriali, il che determina un evidente ritardo rispetto alle politiche culturali internazionali e soprattutto agli orientamenti dell’UNESCO che, nella citata Convenzione del 17 ottobre 2003, ha previsto ed auspicato per le Eredità Immateriali non solo un’attività di promozione e organizzazione, ma anche misure di tutela e salvaguardia.

Per effetto delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e in particolare al riconoscimento alle Regioni del potere di attuare ed eseguire gli atti dell’Unione Europea (art. 117, comma 5), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, dotate di potestà normativa esclusiva sono tenute a partecipare alla definizione dei rapporti con gli organismi internazionali. La norma sopra indicata, nella parte in cui riconosce alle Regioni il potere di eseguire ed attuare, nelle materie di propria pertinenza, oltre che gli atti dell’Unione Europea, gli accordi internazionali, in concreto attribuisce, rispetto alle problematiche della tutela e valorizzazione dei beni culturali in ambito UNESCO, il potere-dovere di partecipare a pieno titolo ai processi di decisione e alla loro esecuzione. Un esempio positivo, a livello nazionale, di impegno pubblico per la salvaguardia e la valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale viene dalla Regione Sicilia. Infatti, per dare una risposta alle precedenti considerazioni ed allo scopo di identificare e classificare i beni culturali immateriali per una loro adeguata salvaguardia dal rischio di estizione e per una loro corretta valorizzazione, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione ha provveduto a istituire, con il D.A. n. 77 del 26 luglio 2005, il Registro delle Eredità Immateriali (REI) e il Programma Regionale delle Eredità Immateriali.

Grazie al Registro delle Eredità Immateriali la Regione Sicilia ha posto in essere le essenziali attività di identificazione e registrazione delle proprie eredità culturali, contribuendo altresì alla loro salvaguardia, con particolare riguardo per quelle a rischio di scomparsa o alterazione, nonché alla loro adeguata promozione e fruizione, per mezzo del Programma Regionale delle Eredità Immateriali.

Il Registro delle Eredità Immateriali è costituito dai seguenti quattro Libri, ciascuno dei quali raccoglie una particolare Eredità Immateriale a seconda della sua natura:

- il Libro dei Saperi, in cui sono registrate le tecniche di produzione, le materie prime impiegate e i processi produttivi che identificano una particolare produzione legata alla storia e alle tradizioni identitarie di una comunità (es.: prodotti di artigianato artistico, tessile, oggetti, prodotti enogastronomici, ecc…);

- il Libro delle Celebrazioni, in cui sono iscritti i riti, le feste e le manifestazioni popolari associati alla religiosità, ai cicli lavorativi, all’intrattenimento e ad altri momenti significativi della vita sociale di una comunità, che sono espressione della tradizione e che ancora oggi costituiscono un momento essenziale dell’identità della comunità;

- il Libro delle Espressioni, in cui sono iscritte le tradizioni orali, i mezzi espressivi, incluso il linguaggio, e le performance artistiche che caratterizzano l’identità di una determinata comunità; è sempre nell’ambito di questo Libro che sono iscritti gli spazi culturali, intesi come luoghi delle espressioni legate ad attività quotidiane o eccezionali, che costituiscono un riferimento per la popolazione di quel luogo (es.: i monumenti storici, i luoghi del mito, della storia, della letteratura, della leggenda);

- il Libro dei Tesori Umani Viventi, in cui sono iscritte persone, collettività e gruppi individuati come unici detentori di particolari conoscenze e abilità necessarie e indispensabili per la produzione di determinate Eredità Immateriali.

Ciò premesso

il Consiglio provinciale impegna la Giunta

1. ad eseguire ed attuare, per quanto di propria competenza, gli obiettivi fissati dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale approvata dall’UNESCO il 17 ottobre 2003;

2. a promuovere l’istituzione del Registro delle Eredità Immateriali del Trentino, allo scopo di identificare e classificare i beni culturali immateriali per una loro adeguata salvaguardia dal rischio di estinzione e per una loro corretta valorizzazione;

3. a creare, anche sulla base del modello promosso dalla Regione Sicilia, una serie di “Libri” destinati a raccogliere Eredità Immateriali a seconda della loro natura, ed in particolare il “Libro dei Tesori Umani Viventi”.

Cons. prov. dott. Roberto Bombarda

 

     

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